Art. 11.
(Responsabilità e risarcimento del danno).

      1. Per la persona assoggettata alle sanzioni previste dalla presente legge rimane

 

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ferma la responsabilità civile e quella penale per le fattispecie diverse da quelle di cui agli articoli 7 e 10.
      2. L'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge non incide sulla determinazione del risarcimento per i danni subiti da terzi.